Delimitazioni
DELIMITAZIONI GARANZIE A SEGUITO DI INFORTUNIO
La Società non è obbligata per:
a) spese causate o derivate direttamente o indirettamente da:
1. malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque preesistenti alla data di decorrenza dell’assicurazione e non dichiarati dall’Assicurato;
2. ogni intervento chirurgico che non sia stato eseguito da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti;
3. ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
4. malattie comportamentali (o pseudo-malattie mentali) in genere;
b) prestazioni con finalità estetiche (taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.). Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
c) spese sostenute:
1. a seguito di infortunio che non sia stato comunicato ai sensi dell’art. 9 – Denuncia dei sinistri ed obblighi relativi;
2. per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento;
3. per accertamenti diagnostici post-mortem;
4. per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio di cui all’art. 7 – ;Qua la zampa Modello 17419 Ed. 1/2007 11
d) morte:
1. per abbattimento, salvo quanto previsto espressamente nell’art. 7 –, punto D);
2. che non sia stata comunicata ai sensi dell’art. 9 – Denuncia dei sinistri ed obblighi relativi;
3. per avvelenamento;
4. per abbattimento dell’animale quando lo stesso sia stato ritenuto “pericoloso” anche se tale soppressione sia avvenuta su disposizione dell’Autorità Sanitaria competente;
5. causata o derivata direttamente o indirettamente da:
a) difetti fisici di carattere congenito o comunque preesistenti alla data di decorrenza dell'assicurazione e non dichiarati dall’Assicurato;
b) ogni trattamento terapeutico, incluso l'intervento chirurgico, che – determinato da infortunio - non sia stato eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
GARANZIE A SEGUITO DI MALATTIA
La Società non è obbligata per:
a) spese causate o derivate direttamente o indirettamente da:
1. malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque preesistenti alla data di decorrenza dell'assicurazione e non dichiarati dall’Assicurato;
2. intervento chirurgico o ogni altro trattamento terapeutico, che non sia stato eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti;
3. filariosi e leishmaniosi;
4. malattie per le quali è possibile l’intervento immunizzante preventivo, in caso di assenza di documentazione comprovante la esatta applicazione dello specifico intervento immunizzante: a) per i cani: cimurro, epatite virale, leptospirosi, rabbia e parvovirosi (gastroenterite infettiva); b) per i gatti: enterite infettiva o panleucopenia felina, l’influenza felina (FVRV, FCV) e rabbia.
5. ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
6. malattie comportamentali (o pseudo-malattie mentali) in genere;
b) prestazioni con finalità estetiche (taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.).
c) spese sostenute: 1. a seguito di malattia che non sia stata comunicata ai sensi dell’art. 9 – Denuncia dei sinistri ed obblighi relativi; 2. per castrazione, sterilizzazione e/o esigenze di carattere riproduttivo; 3. per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento; 4. per trattamenti precauzionali, inclusa la sverminatura; 5. per interventi immunizzanti in genere; 6. per trattamenti antiparassitari esterni; 7. per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali; 8. per gravidanza o parto spontaneo; 9. per malattie dei denti e parodontopatie; 10. per qualsiasi altra causa non pertinente la malattia. Per accettazione
L’ Assicurato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luogo e data . . . . . . . . . . . . . .
SINTESI DELLE GARANZIE
A) Interventi chirurgici da infortunio
Si intendono parificate ad intervento chirurgico anche le procedure invasive non cruente La Società, a seguito di infortunio occorso all’animale per il quale è prestata l’assicurazione, rimborsa all’Assicuratole spese sostenute per:
1. le prestazioni medico-chirurgiche per intervento durante il ricovero in clinica o studio veterinario;
2. intervento chirurgico ambulatoriale;
3. accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali, prestazioni medicoveterinarie, trattamenti fisioterapici o rieducativi sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l’intervento chirurgico.
B) Altre Spese Medico Veterinarie non connesse all’Intervento Chirurgico
La Società, a seguito di infortunio occorso all’animale per il quale è prestata l’assicurazione, rimborsa all’Assicuratole spese – diverse da quelle di cui al punto A) che precede - sostenute per:
a) onorari medico-veterinari;
b) trattamento terapeutico praticato in regime di ricovero dell'animale in istituto di cura o ambulatorio veterinario;
c) accertamenti diagnostici. Sono comunque escluse dalla presente garanzia le spese per l’acquisto di medicinali.
C) Interventi Chirurgici e Altre Spese Medico-Veterinarie da Malattia
Si intendono parificate ad intervento chirurgico anche le procedure invasive non cruente La Società, a seguito di malattia occorsa all’animale per il quale è prestata l’assicurazione, rimborsa all’Assicurato, le spese sostenute per:
a) prestazioni medico-chirurgiche per intervento durante il ricovero in clinica o studio veterinario;
b) intervento chirurgico ambulatoriale;
c) accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali, prestazioni medicoveterinarie, trattamenti fisioterapici o rieducativi sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l’intervento chirurgico. La Società, a seguito di malattia occorsa all’animale per il quale è prestata l’assicurazione, rimborsa all’Assicurato, le spese – diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, sostenute durante il ricovero per:
d) onorari medico-veterinari;
e) trattamento terapeutico praticato in regime di ricovero dell'animale in istituto di cura o in ambulatorio veterinario;
f) accertamenti diagnostici. Si intendono in copertura le spese sostenute anche nel caso in cui non sia stato effettuato il ricovero dell’animale.
D) Limiti di età
L’ assicurazione può essere prestata per animali che abbiamo compiuto il 3° mese di età e sino al raggiungimento del 10° anno; il limite superiore di età si intende ridotto ad 8 anni per cani appartenenti a razze o meticci classificati come taglie grandi, e ulteriormente ridotto a 6 anni per cani appartenenti a razze o meticci classificati come taglie giganti. L’ età massima sopra individuata può essere aumentata per animali di taglia piccola, taglia grande e taglia gigante, rispettivamente ad anni 14, anni 12 ed anni 10, nella misura di un numero di anni pari a quello in cui l’ animale è rimasto assicurato prima di raggiungere il primo limite di età
E) Carenza La copertura entra in vigore con un periodo di carenza, decorrente dalla data di sottoscrizione del modulo di proposta, così determinato:
a) giorni 10 per gli infortuni
b) Giorni 30 per le malattie
Il massimale annuo si intende sempre pari ad euro 1.500,00, con uno scoperto del 20% con un minimo di euro 100,00.
L’ assicurato dichiara di avere preso visione delle condizioni generali di assicurazione e di prendere atto che, in caso di sinistro, l’ indennizzo, se e in quanto dovuto, verrà corrisposto DIRETTAMENTE DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE DIETRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE MEDICA APPROPRIATA E DI DOCUMENTI DI SPESA FISCALMENTE REGOLARI E DEBITAMENTE QUIETANZATI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE DA STRUTTURE AFFILIATE CVIT.
Per accettazione L’ Assicurato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luogo e data . . . . . . . . . . . . . .
Sinistri - Diritti e Doveri delle Parti
SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Denuncia dei sinistri ed obblighi relativi L'Assicurato, in caso di sinistro, deve:
- dare avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza indicandone causa, giorno, ora e luogo entro tre giorni dal sinistro;
- far intervenire con immediatezza un veterinario perché si prestino all’animale per il quale è prestata l’assicurazione le cure o i trattamenti del caso.
- Per le malattie dell’apparato urogenitale e per le neoplasie che hanno comportato l’intervento chirurgico, è obbligatorio presentare anche l'esame cito-isto-patogico di laboratorio pubblico o privato abilitato. L'istologia e' inoltre richiesta per malattie che richiedono estese investigazioni con diagnostiche di secondo livello quali ecografie, endoscopie e specialistiche in generale.
- Il veterinario intervenuto stenderà sull'apposito formulario fornito dalla Società o, in mancanza di questo, su carta intestata del professionista medesimo, un rapporto circostanziato attestante le cause e le modalità del sinistro, che l'Assicurato presenterà alla Società, unitamente ad ogni altra documentazione disponibile.
- In caso di morte del cane per il quale è prestata l’assicurazione, l'Assicurato deve inoltre tenere a disposizione della Società o dei consulenti dalla stessa nominati le spoglie del cane.
- Sono fatte salve le documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
- L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo comporta la perdita del diritto al risarcimento
Pagamento dell'indennità - Diritto di surrogazione - Il pagamento di quanto dovuto, a termini del presente contratto, è effettuato su presentazione degli originali delle certificazioni veterinarie e/o delle distinte e ricevute con valore fiscale debitamente quietanzati.
- SONO RIMBORSABILI UNICAMENTE LE SPESE SOSTENUTE PRESSO STRUTTURE AFFILIATE CVIT. - Dalla documentazione predetta deve risultare l'identità dell’animale per il quale è prestata l’assicurazione ed anche, se a giustificazione di trattamenti terapeutici o di accertamenti diagnostici, la indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo. - A richiesta della Società, in caso di sinistro che si riferisca alla morte del cane, deve inoltre essere presentata copia della denuncia di morte notificata all'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), o all’Autorità competente presso i quali sono rispettivamente tenuti i libri genealogici e l'anagrafe canina. - La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione a norma dell'articolo 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro sofferto dall'animale assicurato e liquidato ai termini della presente polizza fino a concorrenza della somma pagata all’Assicurato.
Per accettazione
L’ Assicurato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luogo e data . . . . . . . . . . . . .
Spedizione documenti e denuncia sinistri a:
Agenzia Generale INA ASSITALIA – Servizio Sinistri via Girolamo Baruffaldi 2/d - 44042 CENTO (FE) sinistri.cvit@inacento.it
TABELLA PREMI
Tabella premi.
TARIFFA ANIMALI DI RAZZA
Categoria Animali Età Premio annuale
Cani taglie piccola, media e grande < 6 anni euro 135,00
Cani taglie piccola, media e grande > = 6 anni euro 160,00
Cani taglia gigante fino a 6 anni euro 185,00
Gatti < 6 anni euro 105,00
Gatti > = 6 anni euro 115,00
TARIFFA ANIMALI NON DI RAZZA
Categoria Animali Età Premio annuale
Cani taglie piccola, media e grande < 6 anni euro 115,00
Cani taglie piccola, media e grande > = 6 anni euro 140,00
Cani taglia gigante fino a 6 anni euro 165,00
Gatti < 6 anni euro 90,00
Gatti > = 6 anni euro 100,00